281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
La graduatoria deve essere allestita nell’ordine seguente:
a. crediti garantiti da pegno (vedi art. 37 LEF):
1. crediti garantiti da pegno immobiliare;
2. crediti garantiti da pegno manuale;
b. crediti non garantiti da pegno: classi I a III (art. 219 LEF).1
Se non esistono crediti da iscrivere in qualcheduna delle suddette categorie o classi, ne sarà fatta menzione nella graduatoria.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
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