281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Ogni credito insinuato al fallimento sarà iscritto in graduatoria nella classe e secondo il grado che gli viene assegnato dall’amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.
Per ogni insinuazione si dovrà annotare la decisione, con cui l’amministrazione del fallimento l’ammette o la respinge; in caso di rigetto, se ne indicherà succintamente il motivo. La decisione deve estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali), indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado.
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