281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Se l’ufficiale di fallimento non può funzionare per causa di legale impedimento, trasmetterà senza indugio gli atti al suo supplente. Ove anche questi non possa funzionare, e debba per ciò essere nominato un supplente straordinario, l’ufficiale dei fallimenti inviterà la competente autorità cantonale a procedere a tale nomina.
I fallimenti liquidati dal supplente vengono sempre iscritti nell’elenco dei fallimenti tenuto dall’ufficio competente. Nella colonna*«* osservazioni*»* si accennerà al fatto che il fallimento fu liquidato dal supplente ordinario o straordinario, indicando la causa dell’impedimento dell’ufficiale.
Il supplente deve indicare la sua qualità di supplente in tutti gli atti per i quali occorre la sua firma. Dopo la liquidazione del fallimento, trasmetterà il processo verbale e gli atti all’ufficio competente.
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