I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi di proprietà del fallito che si trovassero in suo possesso, come pure i posti vacanti, non sono presi in considerazione, giusta il disposto dell’articolo 815 del Codice civile svizzero1, per fissare le condizioni d’incanto. Tali titoli devono essere senz’altro annullati ed i posti vacanti cancellati nel registro fondiario, dopo la vendita.