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Commenti: Art. 80 | Omnilex
Law
/
Art. 80
Art. 79
Art. 81
Art. 80
281.32
RUF
Legislation The Federal Courts
1 gen 1912
Fonte originale
La cessione di pretese della massa ad uno o più creditori in base all’articolo 260 LEF è fatta alle condizioni stabilite nel relativo formulario.
Le spese occorrenti per la realizzazione di beni aggiudicati dalla sentenza definitiva non potranno mai essere poste a carico della massa.
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RUF · Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti
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