281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Prima di procedere a ripartizioni provvisorie (art. 237 cpv. 3 n. 5, e 266 LEF), l’ufficio allestirà uno stato provvisorio di riparto, il quale verrà depositato per dieci giorni presso l’ufficio dei fallimenti. Il deposito è notificato a ciascun creditore (art. 263 LEF).
L’amministrazione tratterrà presso di sè i dividendi concernenti crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta (art. 264 cpv. 3 LEF), crediti dipendenti da garanzie prestate dal fallito a favore di terzi, od insinuati tardivamente, ma prima che abbiano avuto luogo i riparti provvisori (art. 251 cpv. 3 LEF).
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