351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Alle domande svizzere s’applicano per analogia gli articoli 27 a 29 della legge, sempre che lo Stato richiesto non ponga altre esigenze.
Le domande e i documenti a sostegno non devono contenere indicazioni che:
siano atte ad aggravare la situazione di persone nello Stato richiesto a cagione delle loro opinioni politiche, della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità; oppure
possano dar adito a contestazioni nello Stato richiesto.
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