351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Le autorità svizzere possono ripetere allo Stato richiedente il pagamento integrale delle spese insorte nell’esecuzione della domanda.
Il loro lavoro può essere fatturato se rappresenta più di un’intera giornata lavorativa e se la Svizzera non potrebbe ottenere gratuitamente assistenza nello Stato richiedente.
Le spese complessive inferiori a 200 franchi non sono fatturate in nessun caso.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.