351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Di regola le autorità federali e cantonali non riscuotono le une dalle altre né emolumenti né indennità per il tempo o il lavoro dedicato al disbrigo di affari contemplati dalla legge.1
1bis. Le spese a carico della Confederazione nell’applicazione dell’articolo 79a lettera b della legge sono assunte dal Cantone.2
Qualora un’autorità federale ordini l’arresto di una persona, la Confederazione assume le spese dei seguenti provvedimenti:
carcerazione (art. 47, 72 cpv. 2 e 102 cpv. 2 della legge);
trasporto e accompagnamento dei carcerati;
patrocinio d’ufficio nel procedimento d’assistenza (art. 21 cpv. 1 della legge);
cure mediche indispensabili al carcerato.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
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