351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Se la sanzione inflitta all’estero eccede il massimo previsto dal diritto svizzero od è manifestamente più severa di quella usuale in casi dello stesso genere, l’Ufficio federale può proporre allo Stato richiedente che la Svizzera assuma il perseguimento penale in vece dell’esecuzione.
Se non accoglie la domanda o se il giudice nega l’esecutività della decisione penale, l’Ufficio federale esamina se siano adempite le condizioni per l’assunzione del perseguimento penale giusta la parte quarta della legge. Se tale è il caso, propone allo Stato richiedente, allorché gli comunica la non accettazione della domanda o la revoca dell’accettazione, di chiedere, in vece dell’esecuzione, l’assunzione del perseguimento penale.
Se il giudice accerta che le condizioni legali per l’esecuzione non sono adempite per tutti i reati oggetto della condanna, l’Ufficio federale invita lo Stato richiedente ad indicare quale parte della sanzione si riferisce ai reati per i quali dette condizioni sono invece adempite.
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