351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Se dichiara esecutiva la decisione (art. 106 della legge), il giudice determina quale sanzione del diritto svizzero corrisponda il meglio a quella pronunciata all’estero e, se del caso, converte la multa in franchi svizzeri secondo il corso del giorno.
Due esemplari completi della decisione d’exequatur cresciuta in giudicato sono notificati all’ Ufficio federale.
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