351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Le autorità cantonali competenti annunciano l’inizio dell’esecuzione all’Ufficio federale.
Terminata l’esecuzione, le autorità competenti inviano un’attestazione d’esecuzione all’Ufficio federale, il quale la trasmette allo Stato richiedente.
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