Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all’importo massimo rettificato, in deroga all’articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.
Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all’articolo 17b capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2035.
In caso di eventi eccezionali che esulano dal controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2039.
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