Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui agli articoli 17, 17b capoverso 1 o 17c come segue:1
decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza;
propone all’Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per conseguire risparmi supplementari; in tal ambito tiene conto del diritto di partecipazione dei Cantoni.
Nell’elaborazione e nell’esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. A tal fine può bloccare i crediti a preventivo e d’impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni assegnate con decisioni passate in giudicato.
Se il disavanzo del conto di compensazione supera la percentuale di cui all’articolo 17 capoverso 2, l’Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale secondo il capoverso 1 lettera b durante la stessa sessione, dichiara urgenti le sue leggi in materia e le mette immediatamente in vigore (art. 165 Cost.); essa è vincolata dall’importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941;FF 2008 7415). ↩
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