Fatte salve disposizioni particolari, l’AFF è responsabile dell’organizzazione uniforme della contabilità, del traffico dei pagamenti e della gestione delle disponibilità finanziarie nell’Amministrazione federale.
L’AFF è autorizzata a:
a. rappresentare la Confederazione per l’esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate:
1. davanti ai tribunali civili e arbitrali,
2. nella proposizione di azioni civili nel processo penale,
3. nell’ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento;
b. rinunciare all’esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati rispetto all’ammontare litigioso;
c. chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell’attuazione di pretese di diritto pubblico.1
Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l’AFF può:
approvare concordati;
cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003;FF 2009 6281). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003;FF 2009 6281). ↩
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