L’AFF gestisce la tesoreria centrale delle istituzioni e unità amministrative soggette alla presente legge e provvede alla solvibilità permanente.1
Per garantire la solvibilità, l’AFF può raccogliere fondi sul mercato monetario e su quello finanziario.
2bis. L’AFF emette i suoi prestiti sotto forma di titoli contabili basati su certificati globali o diritti valori secondo gli articoli 973b e 973c del Codice delle obbligazioni2. Può convertire certificati globali in diritti valori e viceversa in qualsiasi momento e senza il consenso dei creditori. Tale diritto di conversione le spetta anche per prestiti emessi già prima dell’entrata in vigore della presente disposizione.3
Il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo includono un prospetto, rispettivamente un rendiconto annuale concernente la tesoreria e la raccolta di fondi.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597;FF 2005 2183, 2007 2457). ↩