all’esecuzione dell’ultimo preventivo adottato prima dell’entrata in vigore della presente modifica;
alla preparazione, alla presentazione e all’approvazione del relativo consuntivo.
Per le unità amministrative gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale secondo l’articolo 44 della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale proroga fino all’entrata in vigore della presente modifica i mandati di prestazione che scadono alla fine del 2015. All’atto della proroga il Consiglio federale può:
adeguare i mandati di prestazione alle mutate condizioni;
rinunciare alla consultazione delle commissioni parlamentari competenti prevista nell’articolo 44 capoverso 3 LOGA.