all’esecuzione dell’ultimo preventivo deciso prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015;
all’allestimento, alla presentazione e all’approvazione del rispettivo consuntivo.
Con il consuntivo per il 2016 l’Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 deducendone la differenza cumulata tra il 2007 e il 2016 rispetto a una contabilizzazione secondo la conformità temporale di aggi e disaggi su prestiti della Confederazione.
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