(art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
Sono esenti da dazio:
- mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
- manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
- valori postali per l’affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
- biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.