(art. 8 cpv. 2 lett. c LD)
- Il corredo nuziale di una persona che sposa un’altra persona con domicilio nel territorio doganale e trasferisce il suo domicilio in questo territorio è esente da dazio.
- Per corredo nuziale s’intendono:
- suppellettili domestiche usate e nuove;
- oggetti personali;
- mezzi di trasporto;
- regali di matrimonio;
- animali;
- scorte domestiche, tabacchi e bevande con un tenore alcolico inferiore al 25 per cento del volume per l’uso immediato, nonché bevande con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume sino a un quantitativo di 12 l.
- La franchigia doganale è limitata a oggetti, che sono destinati all’economia domestica comune e che, nel precedente Stato di domicilio del coniuge che trasloca, erano in libera pratica secondo il diritto doganale.
- I corredi nuziali devono essere importati entro sei mesi dal matrimonio. Eventuali invii successivi devono essere notificati in occasione della prima importazione. Se l’importazione del corredo nuziale è ostacolata, la franchigia doganale è concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.
- Le suppellettili domestiche di coniugi che traslocano, il cui matrimonio è stato contratto meno di sei mesi prima del trasferimento del domicilio, sono considerate corredo nuziale. L’importazione deve avvenire entro tre mesi dopo il trasferimento di domicilio.
- Sono equiparate al matrimonio le unioni domestiche registrate ai sensi della legge del 18 giugno 20041sull’unione domestica registrata o simili comunioni di vita concluse all’estero.2