(art. 8 cpv. 2 lett. e LD)
- Sono esenti da dazio i veicoli per invalidi, che beneficiano di:
- contributi dell’assicurazione invalidità o militare per la manutenzione o per la modifica del veicolo in funzione dell’invalidità; o
- un assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 42bisdella legge federale del 19 giugno 19591sull’assicurazione per l’invalidità.
- Sono inoltre esenti da dazio i veicoli di organizzazioni riconosciute di utilità pubblica che gestiscono un servizio di trasporto per disabili.
- La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario. La franchigia doganale è concessa solo una volta nell’arco di sei anni.