Nell’enclave doganale, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può svolgere segnatamente i seguenti compiti:1
sorvegliare il traffico merci (art. 23 LD);
svolgere compiti di polizia di sicurezza (art. 96 LD);
eseguire i disposti federali di natura non doganale e perseguire le infrazioni contro gli stessi, sempre che siano di sua competenza;
perseguire infrazioni in ambito doganale.
Sono fatte salve le competenze di altre autorità della Confederazione e autorità cantonali nell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741). ↩
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