(art. 106 cpv. 2 lett. b LD)
Il Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 possono impiegare la coercizione per adempiere i loro compiti e mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente:
- per controllare le persone;
- per mettere al sicuro merci od oggetti;
- per impedire il passaggio illegale del confine;
- per impedire la fuga di persone;
- per eseguire il trasporto di persone,
- per difendersi da un pericolo, segnatamente se la persona interessata si oppone di fatto o formula contro i presenti minacce, di cui vi è da temere una messa in atto immediata;
- per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici;
- per proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
- quando vi è da temere che la persona possa uccidersi o ferirsi.