L’UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un’impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero.
Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale.
Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione.
L’UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi:
sono esportati entro tre giorni; o
sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.