Per merci destinate a essere distrutte nel territorio doganale l’UDSC accorda:
la restituzione dei tributi doganali, se le merci sono state tassate secondo il regime di restituzione;
la franchigia doganale, se le merci sono state tassate secondo il regime di non riscossione.
L’UDSC può prescrivere che la distruzione sia sorvegliata da un ufficio doganale.
Per merci che non devono essere necessariamente distrutte, la persona soggetta all’obbligo doganale può chiedere che le merci siano ammesse nel territorio doganale segnatamente come foraggio animale, fertilizzante o per scopi simili. In questi casi l’UDSC accorda una riduzione doganale. Nella domanda dev’essere comprovato l’impiego della merce.
La domanda di restituzione o riduzione dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale dev’essere inoltrata alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio doganale da essa designato entro il termine fissato per la riesportazione delle merci e prima della distruzione o ammissione nel territorio doganale delle merci, che erano previste per la distruzione.
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