L’UDSC riscuote i tributi doganali per l’eccedenza di peso prodotta con il perfezionamento. I tributi sono determinati in funzione della classificazione nella tariffa doganale del prodotto di perfezionamento trasferito nel territorio doganale.
Qualora il valore aggiunto del perfezionamento non possa essere determinato mediante l’eccedenza di peso o i tributi doganali per l’eccedenza di peso di cui al capoverso 1 siano sproporzionati, l’UDSC può accordare una riduzione dei tributi o la franchigia doganale.
L’UDSC calcola l’aliquota di dazio ridotta secondo uno dei seguenti metodi, che meglio si addice per determinare il valore aggiunto del perfezionamento:
differenza tra l’aggravio doganale sul prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale e l’aggravio doganale fittizio sulla quantità di merce esportata, necessaria per ottenere il prodotto perfezionato;
differenza tra i costi di perfezionamento indigeni ed esteri; o
aliquota percentuale dell’aliquota di dazio normale applicata al prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale, la quale corrisponde all’aumento di valore ottenuto all’estero.
L’aliquota di dazio ridotta è fissata negli oneri per l’autorizzazione del perfezionamento passivo.
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