La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è esonerata dal pagamento della differenza di dazio di cui all’articolo 15 LD, sempre che i prodotti agricoli disponibili di cui all’articolo 7a OIEVFF1le siano computati sulle quote di contingente doganale ad essa assegnate.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve chiedere un’eventuale esenzione dal pagamento della differenza di dazio nella dichiarazione doganale. Essa deve inoltrare contemporaneamente alla dichiarazione doganale la conferma scritta che la sua quota di contingente doganale è stata ridotta di conseguenza. Questa conferma è rilasciata via Internet mediante un’applicazione sicura.