Per i prodotti agricoli ancora disponibili di cui all’articolo 7 OIEVFF1, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet, mediante un accesso sicuro, entro le 24.00 del secondo giorno dopo l’inizio del periodo definito all’articolo 7 capoverso 1 OIEVFF. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane entro le 8.00 del giorno feriale successivo.
RS 916.121.10 ↩
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