Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 77 | Omnilex
Law
/
Art. 77
Art. 76
Art. 78
Art. 77
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mag 2007
Fonte originale
(art. 24 cpv. 3 LD)
Le merci, che sono poste sotto la custodia dell’UDSC, non possono essere modificate quanto al tipo, al quantitativo e alla loro natura.
Con il permesso dell’ufficio doganale è ammesso:
apporre, togliere, modificare e sostituire le etichette d’imballaggio, sempre che in tal modo non s’incorra nel pericolo d’inganno;
spacchettare la merce, sempre che ciò sia necessario per eliminare danni relativi al trasporto o per proteggere la merce.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OD · Ordinanza sulle dogane
Torna alla legge
Art. 76
Art. 78