Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve se del caso:
chiedere la riduzione dei tributi doganali, la franchigia doganale, l’agevolazione doganale, la restituzione dei tributi doganali o l’imposizione provvisoria;
fornire le indicazioni necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;
stabilire la destinazione doganale delle merci;
1 indicare l’acquirente delle merci da esportare nonché il depositante se le merci si trovano nel regime d’esportazione e prima di essere trasportate nel territorio doganale estero sono immagazzinate in un deposito doganale aperto o un deposito franco doganale.
In caso di procedura di dichiarazione doganale a due fasi, essa deve fornire queste indicazioni nella prima dichiarazione.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). ↩
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