(art. 53 cpv. 2 LIVA)1
Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
- i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 1° novembre 20062sulle dogane (OD);
- le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l’articolo 7 OD;
- i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d’onore esenti da dazio secondo l’articolo 8 OD;
- le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l’articolo 10 OD;
- le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l’articolo 11 OD;
- le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l’articolo 12 OD;
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