641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 63 LIVA)
L’autorizzazione è rilasciata se il contribuente:
conteggia l’imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo;
importa ed esporta regolarmente beni nell’ambito della sua attività imprenditoriale;
1 tiene per detti beni un controllo dettagliato sull’importazione, sul deposito e sull’esportazione;
2 presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l’AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni di cui alla lettera b, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell’imposta sull’importazione all’UDSC; e
offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.
L’autorizzazione all’applicazione della procedura di riporto del pagamento può essere rilasciata, su richiesta, ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA a partire dal giorno successivo alla revoca della relativa decisione.3
Il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari alle presunte pretese.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). ↩
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