641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 70 cpv. 4 LIVA)1
La trasmissione e la conservazione dei giustificativi in forma non cartacea sono rette dagli articoli 957–958f del Codice delle obbligazioni^2e dall’ordinanza del 24 aprile 20023^sui libri di commercio.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 312). ↩