(art. 76a cpv. 2 lett. j LIVA)
- L’AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l’adempimento dei compiti legali.
- L’AFC può comunicare dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. Sono fatti salvi gli articoli 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 19921sulla statistica federale e 14 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20032sulla Banca nazionale.3
- I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna.