(art. 76c cpv. 1 e 76d lett. e ed f LIVA)
- L’AFC distrugge i dati al più tardi allo scadere dei termini fissati nell’articolo 70 capoversi 2 e 3 o nell’articolo 105 LIVA. Sono fatti salvi i dati di cui l’AFC necessita periodicamente per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.
- I dati destinati alla distruzione sono offerti all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 19981sull’archiviazione.