(art. 12 cpv. 4 LIVA)
Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l’articolo 3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:1
- le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e quelle in materia d’informatica;
- l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, etanolo, agenti denaturanti e beni analoghi;
- il trasporto di beni e di persone;
- le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita;
6.2 …
- l’organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale;
- l’esercizio di impianti sportivi quali stabilimenti balneari e di piste di ghiaccio artificiale;
9.3 la gestione di depositi;
- le attività degli uffici commerciali di pubblicità;
- le attività delle agenzie di viaggio;
- le prestazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e simili;
- le attività dei pubblici notai;
- le attività degli uffici di misurazione catastale;
- le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle acque di scarico;
- le attività finanziate mediante il versamento anticipato di emolumenti di smaltimento giusta l’articolo 32a bisdella legge del 7 ottobre 19834sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
- le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto;
- il controllo dei gas di combustione;
- le prestazioni nel campo della pubblicità.