(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
- Sono esenti dall’imposta:
- le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da contribuenti a favore di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie;
- 1 l’ottenimento di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.
- L’esenzione fiscale si applica soltanto alle forniture e alle prestazioni di servizi a favore di:
- persone beneficiarie, se destinate esclusivamente all’uso personale;
- beneficiari istituzionali, se destinate esclusivamente all’uso ufficiale.