(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
- In singoli casi fondati l’AFC può, su richiesta, restituire ammontari d’imposta per i quali sussiste il diritto allo sgravio fiscale; essa a questo scopo può, d’intesa con il DFAE, prelevare una tassa amministrativa.
- Alla restituzione dell’imposta si applica per analogia l’articolo 145 capoverso 3.
- Un beneficiario istituzionale può presentare al massimo due richieste di restituzione dell’imposta per anno civile. A questo scopo egli deve utilizzare il modulo ufficiale.
- Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione dell’imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall’istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale unico.
- L’AFC può, d’intesa con il DFAE, fissare un importo minimo di restituzione per ogni richiesta. Sugli importi restituiti non sono versati interessi rimuneratori.