(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
Le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno, possono essere assoggettate volontariamente all’imposta, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l’articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all’imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi:
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