(art. 32 LIVA)
Le disposizioni concernenti lo sgravio fiscale successivo non sono applicabili:
- 1 ai flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) che con l’entrata in vigore del nuovo diritto non comportano più una riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 1 LIVA;
- alle prestazioni proprie imposte nell’ambito del consumo proprio per lavori su costruzioni secondo l’articolo 9 capoverso 2 della legge del 2 settembre 19992sull’IVA.