(art. 65a LIVA e art. 123 OIVA)
- I contribuenti che hanno presentato i rendiconti in forma cartacea prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023 possono continuare a presentarli in forma cartacea fino al 31 dicembre 2024.
- Le correzioni dei rendiconti presentati in forma cartacea devono pure essere presentate in forma cartacea.