641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 19 cpv. 1 LIVA)
Gli arnesi speciali che il contribuente ha acquistato, fabbricato o fatto fabbricare appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati far parte della fornitura del bene costruito con essi. È irrilevante che gli arnesi speciali:
siano fatturati separatamente al destinatario della prestazione o inclusi nel prezzo dei prodotti;
dopo l’esecuzione dell’ordine di fabbricazione, siano consegnati o meno al destinatario della prestazione o a un terzo da questi designato.
Sono considerati arnesi speciali segnatamente cliché, fotolitografie e composizioni, arnesi per punzonare e trafilare, calibri, matrici, forme di pressatura e d’iniezione, stampi, modelli per fonderia, conchiglie e film per circuiti stampati.
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