(art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c LIVA)
- Per partecipazione di collettività pubbliche a società di diritto privato o pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si intende sia la partecipazione diretta sia quella indiretta.
- Per istituti e fondazioni fondati da collettività pubbliche ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA si intendono gli istituti e le fondazioni fondati sia in modo diretto che indiretto da collettività pubbliche.
- L’esclusione dall’imposta si estende:
a. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e:
1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società, o
2. gli istituti e le fondazioni di cui tali società sono i fondatori o i responsabili esclusivi;
b. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e:
1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti o fondazioni, o
2. gli istituti e le fondazioni di cui tali istituti o fondazioni sono i fondatori o i responsabili esclusivi.1