(art. 7 cpv. 1 LIVA) Nel caso in cui un bene sia trasferito dall’estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.1
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). ↩
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