641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 24 cpv. 1 LIVA)
Per calcolare l’imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale.
È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto.
La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall’AFC, con possibilità di scelta tra il corso medio mensile e il corso del giorno per la vendita delle divise.1
3bis. Alle valute estere per le quali l’AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero.2
I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. Tale corso è applicato tanto alle prestazioni infragruppo quanto nei rapporti con terzi.3
Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). ↩
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