641.201OIVAFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
(art. 24a cpv. 5 LIVA)
Se ha acquistato pezzi da collezione a un prezzo complessivo, il rivenditore assoggetta all’imposizione dei margini la vendita di tutti questi pezzi.
La controprestazione della rivendita di singoli pezzi da collezione acquistati a un prezzo complessivo è dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale è stata conseguita. Nel momento in cui supera il prezzo complessivo, la somma di tutte le controprestazioni è imponibile.
Se i pezzi da collezione vengono acquistati assieme ad altri beni a un prezzo complessivo, l’imposizione dei margini si applica solo qualora sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai pezzi da collezione.
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