(art. 28a cpv. 1 e 2 LIVA)
- La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili.1
- La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione (art. 48a ) o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai beni di cui all’articolo 28a LIVA.
- La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se:
- al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;
- il contribuente ha importato il bene;
- 2 sono stati acquistati beni di cui all’articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA;
- il contribuente sa o dovrebbe sapere che tale bene è stato importato in esenzione d’imposta;
- 3 il contribuente ha acquistato il bene da un beneficiario di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20074sullo Stato ospite.
4. Per i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei danni, la deduzione dell’imposta precedente è consentita unicamente sul valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.
- Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA può applicare la deduzione dell’imposta precedente fittizia solo se il venditore del bene fornito è residente sul territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti.5