(art. 32 LIVA)
Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d’assicurazione dell’edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell’imposta precedente può essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.