(art. 35 cpv. 1bislett. b, 35a , 86 cpv. 2 e 86a LIVA)
- I contribuenti che non intendono più applicare il rendiconto annuale devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
- L’AFC revoca l’autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale:
- all’inizio del periodo fiscale successivo, se nel corso di tre periodi fiscali consecutivi il contribuente ha superato il limite della cifra d’affari stabilito nell’articolo 35 capoverso 1bislettera b LIVA;
- all’inizio del secondo periodo fiscale successivo, se:
1. il contribuente ha richiesto una riduzione degli acconti in seguito alla quale, nel periodo fiscale in corso, il totale degli acconti in rapporto all’ammontare d’imposta indicato nel rendiconto scende al di sotto del valore seguente:
– in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo o del metodo delle aliquote forfetarie: 50 per cento
– in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo: 35 per cento,
2. a causa della mancata presentazione del rendiconto, in virtù dell’articolo 86 capoverso 2 secondo periodo LIVA l’AFC ha determinato l’ammontare d’imposta dovuto, nei limiti del suo potere d’apprezzamento, o
3. in virtù dell’articolo 86 capoverso 2 primo periodo, l’AFC ha promosso l’esecuzione dei crediti.