(art. 10 cpv. 2 lett. a e c nonché 14 cpv. 1 lett. b e 3 LIVA)
- Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero e che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.
- Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento:
- dell’esecuzione della prima prestazione sul territorio svizzero; oppure
- della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese.
- Per le imprese già esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.